Statuto

Statuto del Circolo PIGAL APS

TESTO EMENDABILE

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Art. 1

Il Circolo ARCI PIGAL APS, (di seguito denominato Circolo nel presente testo) associazione di promozione sociale costituito in data 25/01/199, con sede legale in Reggio Emilia, Via E. Petrella, 2, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della Costituzione, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico, ed ha durata illimitata.

Il Circolo non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea degli associati non richiede modifica statutaria. Il Circolo è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Condividendone le finalità, il Circolo aderisce all’Associazione e rete associativa “ARCI APS”, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Art. 2

Il Circolo persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell’intera comunità.

Sono quindi finalità del circolo:

a) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;

b) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l’espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;

c) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell’accesso universale alla conoscenza, al sapere, all’educazione, alla cultura, all’uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell’inclusione digitale;

d) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale sia internazionale;

e) la promozione di un approccio di genere nell’Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;

f) l’educazione alla responsabilità civile e alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell’inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell’Unione Europea e internazionale;

g) la promozione e l’ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e.

i) l’affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;

j) la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l’arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività d’informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai/alle docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento;

k) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l’autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;

Sono attività prioritarie del Circolo, dirette agli associati, loro famigliari e terzi le seguenti

attività d’interesse generale di cui all’art.5 del Codice del Terzo Settore:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d’interesse generale. Le attività prevedono a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di conferenze, dibattiti, assemblee in materia culturale, sociale, sanitaria e del tempo libero in genere, nonché l’organizzazione di concerti, spettacoli, eventi, manifestazioni, attività di ballo nelle varie specialità, corsi, teatro, cinema.

k) organizzazione e gestione di attività turistiche d’interesse ricreativo, sociale e culturale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, attraverso il coinvolgimento e l’inserimento di migranti nel gruppo dei volontari e la promozione d’iniziative specifiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività d’interesse generale a norma del presente articolo, anche attraverso la realizzazione di raccolte pubbliche di fondi con spettacoli e somministrazione di alimenti e bevande;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Il Circolo può svolgere, all’interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all’attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall’art.85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni forma d’ignoranza, d’intolleranza, di violenza, di censura, d’ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d’intervento del Circolo.

Art.3

Oltre alle attività d’interesse generale il Circolo può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di cui all’art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo, conformemente alle linee d’indirizzo dell’assemblea dei soci.

Il Circolo/Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, sia mediante sollecitazione al pubblico, sia attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D.Lgs. n.117/2017 in favore di propri progetti o iniziative sociali, o a favore di progetti proposti da altri Circoli e Associazioni APS.

Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Art. 4

Il Circolo si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

L’Associazione provvede a istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell’Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci del Circolo/Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopi di lucro che ne condividano gli scopi e che se impegnino a realizzarli.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del Circolo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 7

E’ compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti.

All’atto della richiesta, una volta effettuato il versamento della quota associativa, sarà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio.

La comunicazione di accettazione a socio è assolta con la consegna della tessera sociale.

Sarà cura del Consiglio Direttivo ratificare, alla prima riunione utile, i nuovi ingressi e annotare il loro nominativo nel libro Soci.

Nel caso di diniego da parte del consigliere delegato al tesseramento la richiesta di ammissione a socio sarà sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.

Persistendo il diniego, il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni all’interessato, il quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’organo di garanzia dell’associazione se nominato, in mancanza la decisione sul ricorso è rimessa all’Assemblea dei Soci.

Art. 8

I soci hanno diritto a:

– frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo;

– riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;

– discutere e approvare i rendiconti;

– discutere e votare sulle modifiche del presente Statuto;

– discutere e approvare eventuali regolamenti interni;

– eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali;

– visionare i libri sociali facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 9

Il socio è tenuto a:

– rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività del Circolo e nella

frequentazione della sede;

– versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo;

– rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell’associazione o, in mancanza, all’Assemblea dei soci.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

In mancanza di Regolamento sul tesseramento si fa riferimento al Regolamento del Comitato territoriale.

Art. 10

La qualifica di socio si perde per:

– decesso o estinzione della persona giuridica/ente;

– mancato pagamento della quota sociale nei termini prescritti dal Regolamento;

– dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

– rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;

– espulsione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento, anche collettivo con esposizione in bacheca dei termini per il rinnovo della quota sociale, comporta la decadenza dell’associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, in base alla gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o l’espulsione, per i seguenti motivi:

– inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

– denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;

– attentare in qualunque modo al buon andamento del Circolo;

– provocare gravi disordini durante le assemblee;

– appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà del Circolo;

– arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

– arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all’art. 2 del presente statuto.

Art. 12

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 11 dovrà essere comunicato al socio con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso all’organismo di garanzia del Circolo, se nominato, in mancanza il ricorso va presentato al Presidente che lo porta all’attenzione della prima Assemblea utile che decide nel merito.

Nell’attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 13

Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:

– beni mobili e immobili di proprietà del Circolo;

– legati e lasciti diversi;

– fondo di riserva;

– partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il Circolo trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:

a) dalle quote d’iscrizione;

b) dai contributi associativi;

c) dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;

d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di credito;

e) da elargizioni e donazioni;

f) da erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;

g) da entrate da convenzioni;

h) da erogazioni liberali degli associati e di terzi;

i) da entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;

j) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14

L’esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio, redatto secondo le disposizioni di legge, all’assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell’anno successivo.

Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle d’interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Art. 15

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell’Assemblea, potrà essere accantonato in parte a un fondo di riserva, il rimanente sarà utilizzato per le finalità istituzionali. L’utilizzo del fondo è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei soci.

È fatto divieto di ripartire anche in modo indiretto o differito proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

ORGANI SOCIALI

Art. 16

Sono organi sociali:

– l’Assemblea dei soci;

– il Consiglio Direttivo.

Sono organi di garanzia:

– il Collegio dei Garanti;

– il Collegio dei Sindaci revisori;

– l’Organo di controllo o il Revisore legale nei casi previsti per legge.

Art. 17

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo del Circolo/Associazione cui devono essere invitati tutti i soci.

Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti. Ai soci minorenni può essere richiesto un voto consultivo.

Art. 18

Le riunioni dell’Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima e contestualmente mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono ecc.).

L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo per motivi che esulano l’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. In quest’ultimo caso, l’Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione. Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del Comitato Territoriale.

Art. 19

L’Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all’ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, con delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione, non più di 3 soci.

Art. 20

Le delibere volte a modificare il presente statuto dovranno essere adottate da un’Assemblea per la cui validità sarà necessaria la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare la trasformazione, la scissione, la fusione e lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole dei 3/4 dei soci, ai sensi del successivo art. 31.

Art. 21

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Circolo o da un socio eletto dall’assemblea stessa. Il presidente dell’assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall’Assemblea a maggioranza e secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell’assemblea a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all’interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 22

L’Assemblea dei soci, convocata nei termini di cui al primo comma dell’art. 18:

– approva le linee generali del programma di attività e d’indirizzo attinenti alla gestione sociale;

– approva il bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali;

– delibera sulla previsione e programmazione economica annuale;

– elegge e revoca i componenti degli organi sociali;

– al termine del mandato o in seguito alle sue dimissioni o decadenza, elegge il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi componenti;

– nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini e approva il Regolamento elettorale predisposto dal Consiglio Direttivo uscente;

– elegge e revoca i componenti degli organismi di controllo e garanzia;

– nomina e revoca l’organo di controllo o il revisore legale nei casi previsti per legge;

– approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;

– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

– delibera, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni dei soci; (nel caso in cui non sia presente il Collegio dei Garanti);

– delibera sulle modifiche al presente statuto con le maggioranze previste dall’art. 20.

– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione d’incompatibilità previste dall’art. 2382 del codice civile (Cause d’ineleggibilità e di decadenza) e dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di soci non inferiore a tre e non superiore a 18.

Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’assemblea.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

– il Presidente: Convoca e presiede il Consiglio;

– il Vicepresidente (facoltativo): coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;

– il Segretario (facoltativo): cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente;

– il Tesoriere (facoltativo): tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

Art. 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

– convocare l’Assemblea;

– eseguire le delibere dell’Assemblea;

– formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– predisporre il bilancio consuntivo nei modi previsti dalla normativa vigente;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;

– sovrintendere all’ordinaria e straordinaria amministrazione del Circolo e, all’interno delle linee guida espresse dall’Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento del Circolo;

– deliberare sulle richieste di ammissione a socio, ovvero ratificare le nuove adesioni nel

caso in cui sia stato delegato, con apposita delibera, uno o più consiglieri;

– determinare la quota associativa annuale e stabilire i termini entro cui deve essere versata;

– deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, di cui all’art.11;

– predisporre il Regolamento elettorale e gli altri eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;

– individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dell’assemblea dei soci;

– stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;

– curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati a qualsiasi titolo;

– decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

– presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità ed almeno tre volte all’anno.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando v’intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

E’ da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei consiglieri o quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Art. 28

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall’incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall’incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio decade.

In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 29

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.

In caso di assenza o d’impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente, se nominato, ovvero al consigliere anziano.

ORGANI DI GARANZIA

Art. 30

Sono organi di garanzia e controllo:

– il Collegio dei Garanti;

– il Collegio dei Sindaci revisori;

– l’Organo di controllo o il Revisore legale nei casi previsti per legge.

Art. 31

Il Collegio dei Garanti può essere nominato dall’Assemblea.

Qualora nominato, è composto di tre membri effettivi e due supplenti. I suoi componenti devono essere dotati d’indubbia moralità e competenza in relazione alla natura dell’incarico.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rinominabili.

In caso di morte, decadenza o rinuncia di un Garante subentrano i supplenti in ordine di età.

Questi restano in carica per tutta la durata originaria del mandato.

Il Collegio dei Garanti elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio si esprime, entro il termine di un mese dalla ricezione della richiesta, con decisione inappellabile, sulle istanze d’intervento avanzate in forma scritta in materia di:

– interpretazione ed applicazione delle norme statutarie e dell’eventuale Regolamento interno;

– diniego di ammissione a socio;

– diniego di rinnovo della tessera;

– espulsione del socio, in sede di appello, dopo aver sentito le parti coinvolte.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

In caso di mancata nomina è demandato al Collegio dei Garanti dell’Associazione ARCI sovraordinata il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all’interno del Circolo, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull’inosservanza delle delibere. Ad esso sono demandate le decisioni di cui all’art. 12 del presente statuto.

Art. 32

Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell’art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l’Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto nominato il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione.

Ai componenti del Collegio si applica l’articolo 2399 del codice civile (Cause d’ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità.

Il Collegio vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d’ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è adisposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo.

Art. 33

I membri del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 34

Le cariche di Consigliere, membro del Collegio dei Garanti e membro Collegio dei Revisori dei Conti sono incompatibili fra loro.

Art. 35

Il Circolo, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge, dovrà dotarsi dell’Organo di Controllo o di un Revisore Legale ai sensi della normativa vigente. In tal caso il circolo potrà:

incaricare come organo di controllo, il collegio dei sindaci revisori a patto che almeno un componente sia scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, commasecondo, del codice civile e i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità.

potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO

Art. 36

La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa con il voto favorevole dei 3/4 dei soci maggiorenni in regola con le norme sul tesseramento.

Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato, in un’assemblea con la partecipazione della maggioranza dei soci, con il voto dei ¾ dei soci presenti.

In caso di estinzione o di scioglimento del Circolo/Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità.

È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l’Assemblea a norma del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Nota per la lettura:

Le parti evidenziate in verde sono le modifiche obbligatorie che derivano dal Codice del 3° settore.

Le parti evidenziate in giallo sono le specificazioni scelte all’interno dell’elenco delle attività d’interesse generale, individuate dal Codice, o inserimenti facoltativi di contenuti.

ELENCO ATTIVITA’ DIVERSE, DA DELIBERARE IN CONSIGLIO DOPO

L’ASSEMBLEA (Art.3 dello Statuto)

L’Art. 3 dello Statuto prevede che:

“Oltre alle attività di interesse generale il Circolo può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di cui all’art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo, conformemente alle linee d’indirizzo dell’assemblea dei soci”.

Tali attività sono così individuate:

– Somministrazione, in forma non continuativa, di alimenti e bevande a terzi non soci, con finalità commerciale.

– Organizzazione, in forma non continuativa, di feste, spettacoli e eventi, anche aperti al pubblico, includendo in questi anche somministrazione di alimenti e bevande.

– Noli e cessione a terzi di spazi ed attrezzature del Circolo, escludendo utilizzi di natura commerciale.

ELENCO ADEMPIMENTI DA DELIBERARE IN CONSIGLIO DOPO L’ASSEMBLEA

– Nomina delle figure previste all’art. 25

– Formazione del registro dei volontari

– Pianificazione delle attività di Raccolta pubblica di fondi con definizione del budget previsto.